Ottenuto il consenso delle parti all’assunzione agli atti di quanto acquisito spontaneamente (AI 185 e 186), il magistrato inquirente, con decisione 3 marzo 2004 (AI 187), ha respinto nuovamente sia la completazione della perizia, sia l’interrogatorio di testimoni. Con riferimento alla perizia, il Procuratore pubblico ha rilevato che “il lavoro presentato dai funzionari della __________ __________ e __________ va tecnicamente qualificato quale rapporto contabile e non come perizia, non essendo in origine stato conferito un incarico formale specifico in questo senso”; nella misura in cui la difesa chiede ora l’allestimento di “una vera e propria perizia giusta gli art. 142 segg.