Per quanto concerne la richiesta completazione di perizia (punto 7 dell’istanza di complemento), il magistrato inquirente ha rilevato che “non era compito dei periti stabilire le procedure di controllo applicabili”, in quanto “ad essi è stato unicamente dato incarico di verificare i flussi finanziari e la loro pertinenza con il procedimento in oggetto”; ha fatto poi rimando alle deposizioni in atti e alle norme di legge applicabili alla materia (LADI e OADI).