{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63704_2004-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96198&nX40_KEY=4711304&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d66998d79a0fb65a41f36c17f5920f15"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1997.63704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:07:43", "Checksum": "3fcb6067f26d474b4bc85048f2785b1b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe suddette valutazioni (o “indicazioni”, che dir si voglia; v. osservazioni 23 marzo 2004 pag. 2 del magistrato inquirente) degli estensori dell’AI 153, non sono state oggetto di stralcio da parte del Procuratore pubblico, il che lascia intendere che non esorbitano dal mandato che, con procedura decisamente anomala (manca un mandato scritto!), è stato conferito ai signori __________ e __________; sono in ogni caso presenti in un allegato di parte acquisito agli atti del procedimento e sono atte a suscitare interrogativi sulla ricevibilità stessa di alcune domande di indennità e quindi, per quei casi, sulla qualifica giuridica del reato, se non addirittura sulla perseguibilità degli accusati. A giusta ragione, la difesa, con istanza di complemento dell’istruzione formale del 25 settembre 2003 (pag. 1), ha dunque chiesto “un chiarimento (rispettivamente completazione)” dell’AI 153, segnatamente in merito alla “procedura di controllo delle domande di indennità prevista dalla prassi usuale e corretta” e alle omissioni di controlli e verifiche in sede di esame delle domande. Del resto, la necessità di procedere ad un simile chiarimento è stata ammessa per atti concludenti dallo stesso magistrato inquirente, quando, rivolgendosi per iscritto in data 17 novembre 2003 (v. AI 170) al __________ (parte lesa) e in data 12 gennaio 2004 (v. AI 176) alla __________ (parte lesa), ha chiesto informazioni ai due suddetti enti sulle istruzioni e direttive vigenti negli anni 1992-1997 in merito ai controlli che si sarebbero “dovuti eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto”, ciò con esplicito riferimento alla richiesta formulata dalla difesa quale complemento istruttorio di “fornire indicazioni in merito alla corretta procedura di controllo”. Le risposte fornite dal __________ (che ha trasmesso la circolare ILR del 1992 e quattro direttive AD del 1996: v. AI 171) e dalla __________ (che si è limitata a dire che “non risulta che l’allora ufficio __________, durante il periodo 1992-1997, abbia emanato istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”: v. AI 178), non permettono però di dare immediata e chiara risposta agli interrogativi sollevati, in casi concreti, dalle valutazioni dagli estensori dell’AI 153. Appare dunque necessario che i signori __________ e __________, con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003, merita dunque di essere accolta.\n3.\nLa richiesta di “audizione testimoniale dei funzionari e impiegati preposti ai controlli e alle verifiche, onde precisare le risultanze della completazione peritale e stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003), appare per contro irricevibile per carenza di motivazione; manca infatti la definizione dell’oggetto e meglio il nominativo dei testimoni di cui è chiesta l’audizione. Non compete del resto al magistrato inquirente, nè tantomeno a questo giudice individuare il nominativo dei testimoni che la difesa intende assumere per precisare le risultanze di una “completazione peritale” non ancora assunta.\n4.\nIl reclamo è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli articoli di legge menzionati,\ndecide:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.\n1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________ e __________, come indicato al considerando 3.\n1.2. Gli\naltri complementi di prova sono respinti.\n2. Non si percepiscono nè tasse nè spese di giustizia, nè si attribuiscono ripetibili.\n3. La presente decisione è definitiva.\nIntimazione a: giudice Franco Lardelli"}