{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63704_2004-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96198&nX40_KEY=4924613&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d66998d79a0fb65a41f36c17f5920f15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:35:35", "Checksum": "0449f690b0911b24b7776520911ad91e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nQuesto giudice aveva già avuto modo di esprimersi sul documento acquisito agli atti sub. AI 153 e di rilevare che:\n“il termine di “perizia” o “rapporto peritale” utilizzato dagli ispettori fiscali della __________ (v. AI 153, in particolare l’etichetta di identificazione del classatore), dal magistrato inquirente (v. AI 147 e lettera 27.11.2003 all’avv.__________, AI 172, ad 7 p.4) e dalla difesa (v. istanza di complemento 25.9.2003, AI 169 p.1 e punto 7 p.3; reclamo punto 9 p. 4), per definire il lavoro dei signori __________ e __________ appare errato e fuorviante. Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex. art. 146 CPP (non è dato sapere da dove ricavi il Procuratore pubblico la definizione dei compiti ai quali fa riferimento nella lettera 27 novembre 2003, AI 172 ad 7 p. 4), né la procedura di giuramento o di promessa ex. art. 145 CPP, né tantomeno un loro interrogatorio in veste di periti.”\nVa qui ribadido che l’AI 153 non è una perizia ai sensi degli art 142 e segg. CPP, non essendovi stato un formale atto di nomina di periti e di designazione dell’oggetto peritale, con contemporanea formulazione dei quesiti peritali. Il documento in oggetto è comunque un allegato di parte, fatto allestire dai due magistrati inquirenti che si sono susseguiti nell’inchiesta, sulla base di un mandato non formalizzato per iscritto; il Procuratore pubblico, nelle osservazioni 23 marzo 2004 al reclamo, sostiene ora che “il mandato conferito ai due funzionari della __________ era palesemente inteso – anche se non è stato scritto expressis verbis – a fotografare o, meglio, ricostruire i flussi finanziari sulla scorta della documentazione agli atti (v. oss. menzionate p. 2)”. Questa affermazione del magistrato inquirente non trova conferma in un’attenta lettura dell’AI 153. Gli estensori del rapporto in oggetto non si sono infatti limitati ad una ricostruzione dei flussi finanziari o ad allestire un “rapporto contabile”, ma hanno anche formulato valutazioni in merito ad “accertamenti supplementari” che avrebbero dovuto essere eseguiti dagli uffici preposti prima della concessione e del versamento delle indennità per lavoro ridotto; per esempio, al capitolo __________ (pag. 6), in merito alle indennità versate alla __________, hanno affermato che “dall’esame della documentazione prodotta dalla __________ è possibile rilevare come le indennità ... concesse e versate a partire dal novembre 1992 al settembre 1993 non avrebbero dovuto ottenere una decisione favorevole da parte dell’__________; infatti ... la società, dal 1990, non avrebbe più avuto un’attività tale da beneficiare di indennità per lavoro ridotto, situazione che avrebbe potuto essere verificata mediante un sopralluogo in ditta”. Il rapporto dei signori __________ e __________ si sofferma poi ripetutamente sulla mancata attività di società beneficiarie di indennità per lavoro ridotto, evidenziando che quanto da loro descritto “avrebbe potuto essere accertato sia presso il servizio tassazioni delle persone giuridiche, sia attraverso un sopralluogo diretto presso gli uffici delle società” (v. capitolo C__________, pag.1 e 4; capitolo __________ pag. 4; capitolo __________, pag.1 e 3; capitolo __________, pag.1, 3 e 4)."}