4. La decisione impugnata va pertanto annullata, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) senza conseguenza di tasse e spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di ripetibili ai reclamanti (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visti i citati articoli di legge, decide: 1. La decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che ha considerato completata l’istruttoria formale e respinto complementi d’inchiesta è annullata come ai considerandi. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. Lo Stato verserà ai reclamanti FRS. 250.-- a titolo di ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. Intimazione: giudice Franco Lardelli