3. A titolo abbondanziale va in fine evidenziato che il termine di “perizia” o “rapporto peritale” utilizzato dagli ispettori fiscali della __________ (v. AI 153, in particolare l’etichetta di identificazione del classatore), dal magistrato inquirente (v. AI 147 e lettera 27.11.2003 all’avv. __________, AI 172, ad 7 p.4) e dalla difesa (v. istanza di complemento 25.9.2003, AI 169 p.1 e punto 7 p. 3; reclamo punto 9 p. 4), per definire il lavoro dei signori __________ e __________ appare errato e fuorviante. Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex.