2.2 Va comunque rilevato che indipendentemente dalla validità o meno degli atti acquisiti dal Procuratore pubblico nelle circostanze suddette, la decisione impugnata andrebbe annullata anche per violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP. Infatti il magistrato inquirente, dopo aver fatto confluire negli atti i documenti soprammenzionati, respingendo i complementi istruttori ha pure deciso di “considerare completata l’istruttoria formale,” omettendo l’ulteriore deposito atti prescritto dalla normativa menzionata per quanto acquisito dopo il primo deposito atti.