Il Procuratore pubblico provvederà dunque a determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istruttorio ancora pendenti, previa estromissione dall’incarto di atti acquisiti spontaneamente dopo il deposito atti, senza il consenso delle parti e travalicando la propria competenza. Trattasi in effetti di atti assunti senza base legale e in violazione del principio della buona fede processuale: quindi nulli. Resta inteso che gli atti in questione potranno, se del caso, essere mantenuti nell’incarto con l’accordo delle parti; sarà però necessario procedere all’ulteriore deposito atti ex. art. 194 cpv. 4 CPP.