Siffatto modo di procedere in sede di evasione dei complementi istruttori, e meglio l’acquisizione di atti non richiesti dalle parti con istanza scritta e l’utilizzazione degli stessi per motivare e fondare il diniego di richieste di complemento, appare contrario alla buona fede processuale. Già per questo motivo la decisione 16 gennaio 2004 del magistrato inquirente va annullata, senza entrare nel merito dei complementi stessi, onde permettere il ripristino della legalità procedurale.