I documenti così acquisiti (AI 171 e AI 178) sono poi stati utilizzati dal Procuratore pubblico per motivare e fondare, con un gioco di premesse e richiami, la sua stringata decisione di diniego delle richieste di complemento peritale in oggetto. Siffatto modo di procedere in sede di evasione dei complementi istruttori, e meglio l’acquisizione di atti non richiesti dalle parti con istanza scritta e l’utilizzazione degli stessi per motivare e fondare il diniego di richieste di complemento, appare contrario alla buona fede processuale.