GIAR 153.2002.1).Se il Procuratore pubblico accoglie una proposta di prova formulata dalle parti contestualmente al deposito degli atti, e dunque riprende l’istruzione, può invece assumere altre prove senza essere vincolato all’oggetto del complemento (art. 196 cpv. 3 CPP; Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991; nota 5 ad art. 165 Mess.; Nicolò Salvioni, Codice di procedura penale annotato, nota 10 ad art. 196 CPP p. 325). In ogni caso, se il Procuratore pubblico respinge una prova proposta, certamente non può più assumerne di proprie (v. REP 2000 p. 39 ss: Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, IV 1.2 p. 64/65).