2. Per il Procuratore pubblico, il momento del deposito atti rappresenta il limite temporale oltre il quale non gli è più concesso acquisire spontaneamente nuove prove, fatta riserva per casi eccezionali di fatti nuovi, precedentemente ignoti ed emersi prima della comunicazione della chiusura (v. decisioni 29 gennaio 1997 in re M., inc. GIAR 221.95.5-6; 22 ottobre 1997 in re S., inc. GIAR 360.97.1; 7 maggio 2002, inc. GIAR 153.2002.1).Se il Procuratore pubblico accoglie una proposta di prova formulata dalle parti contestualmente al deposito degli atti, e dunque riprende l’istruzione, può invece assumere altre prove senza essere vincolato all’oggetto del complemento (art. 196 cpv.