{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63703_2004-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96197&nX40_KEY=4711312&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "852d22d3c63a96f3ab0d3584a23022a6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1997.63703"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:05:13", "Checksum": "872cf90b9515e3b23001ea99020b5dd4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.1\nNel caso in esame, il magistrato inquirente non ha assunto alcuna delle prove postulate dalla difesa nell’istanza di complemento istruttorio. Le risposte date dal magistrato inquirente con lettera 27 novembre 2003 ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento istruttorio e delle quali la difesa si è dichiarata soddisfatta (cfr. reclamo punto 2) non hanno infatti comportato l’assunzione di mezzi di prova; si è trattato in effetti semplicemente di spiegazioni date dal magistrato inquirente, con rimandi a documenti e ad interrogatori già in atti.\nPrima di prendere una decisione formale sulle richieste di cui ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento istruttorio (complemento peritale con contestuale interrogatorio di funzionari e di impiegati preposti ai controlli e alle verifiche delle domande di indennità per disoccupazione parziale), il Procuratore pubblico ha interpellato spontaneamente il __________ (parte lesa nel procedimento) ed ottenuto e acquisito agli atti documentazione non richiesta dalle parti in sede di complemento istruttorio (v. AI 170 e AI 171). Detta documentazione è poi stata utilizzata dal magistrato inquirente, con procedura invero inusuale (con fissazione e proroga di termine), per tentar di convincere i reclamanti a desistere dalle richieste di complemento istruttorio (v. AI 172). Di fronte all’insistenza della difesa nel chiedere risposta e seguito ai propri quesiti e richieste di complemento, il magistrato inquirente, a suo dire, “in seguito a chiarimento telefonico con il difensore” (v. AI 176 e osservazioni PP, doc. 5 inc. GIAR 637-639.97.3) ha interpellato la __________ (pure parte lesa nel procedimento) ed ottenuto dalla stessa la risposta che è stata acquisita agli atti quale AI 178. I documenti così acquisiti (AI 171 e AI 178) sono poi stati utilizzati dal Procuratore pubblico per motivare e fondare, con un gioco di premesse e richiami, la sua stringata decisione di diniego delle richieste di complemento peritale in oggetto.\nSiffatto modo di procedere in sede di evasione dei complementi istruttori, e meglio l’acquisizione di atti non richiesti dalle parti con istanza scritta e l’utilizzazione degli stessi per motivare e fondare il diniego di richieste di complemento, appare contrario alla buona fede processuale. Già per questo motivo la decisione 16 gennaio 2004 del magistrato inquirente va annullata, senza entrare nel merito dei complementi stessi, onde permettere il ripristino della legalità procedurale.\nIl Procuratore pubblico provvederà dunque a determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istruttorio ancora pendenti, previa estromissione dall’incarto di atti acquisiti spontaneamente dopo il deposito atti, senza il consenso delle parti e travalicando la propria competenza. Trattasi in effetti di atti assunti senza base legale e in violazione del principio della buona fede processuale: quindi nulli.\nResta inteso che gli atti in questione potranno, se del caso, essere mantenuti nell’incarto con l’accordo delle parti; sarà però necessario procedere all’ulteriore deposito atti ex. art. 194 cpv. 4 CPP.\n2.2\nVa comunque rilevato che indipendentemente dalla validità o meno degli atti acquisiti dal Procuratore pubblico nelle circostanze suddette, la decisione impugnata andrebbe annullata anche per violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP. Infatti il magistrato inquirente, dopo aver fatto confluire negli atti i documenti soprammenzionati, respingendo i complementi istruttori ha pure deciso di “considerare completata l’istruttoria formale,” omettendo l’ulteriore deposito atti prescritto dalla normativa menzionata per quanto acquisito dopo il primo deposito atti.\n3.\nA titolo abbondanziale va in fine evidenziato che il termine di “perizia” o “rapporto peritale” utilizzato dagli ispettori fiscali della __________ (v. AI 153, in particolare l’etichetta di identificazione del classatore), dal magistrato inquirente (v. AI 147 e lettera 27.11.2003 all’avv. __________, AI 172, ad 7 p.4) e dalla difesa (v. istanza di complemento 25.9.2003, AI 169 p.1 e punto 7 p. 3; reclamo punto 9 p. 4), per definire il lavoro dei signori __________ e __________ appare errato e fuorviante. Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex. art. 146 CPP (non è dato sapere da dove ricavi il Procuratore pubblico la definizione dei compiti ai quali fa riferimento nella lettera 27 novembre 2003, AI 172 ad 7 p. 4), né la procedura di giuramento o di promessa ex. art. 145 CPP, né tantomeno un loro interrogatorio in veste di periti.\n4.\nLa decisione impugnata va pertanto annullata, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) senza conseguenza di tasse e spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di ripetibili ai reclamanti (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1.\nLa decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che\nha considerato completata l’istruttoria formale e respinto complementi\nd’inchiesta è annullata come ai considerandi.\n2. Non\nsi percepiscono né tassa né spese giudiziarie. Lo Stato verserà ai reclamanti\nFRS. 250.-- a titolo di ripetibili.\n3. La\npresente decisione è definitiva.\nIntimazione:\ngiudice Franco Lardelli"}