{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63703_2004-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96197&nX40_KEY=4925448&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "852d22d3c63a96f3ab0d3584a23022a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63703"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:32:17", "Checksum": "f47c2b85bc32fb4cc7a8c9cf73226bd7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nE.\nCon lettera 8 gennaio 2004 (AI 175) la difesa (entro il termine prorogato fino al 15 gennaio 2004) ha formulato al Procuratore pubblico una sua interpretazione dello scritto del 27 novembre 2003 e meglio di “poter considerare acquisito che i funzionari dell’__________ e delle __________ non hanno eseguito alcuna verifica a seguito delle domande, in aperto contrasto con le disposizioni e le direttive vigenti”. La difesa ha tuttavia rilevato che, qualora il magistrato inquirente divergesse da tale interpretazione, si sarebbe comunque reso necessario “estendere le verifiche peritali all’accertamento della prassi esistente al momento dei fatti in materia di controllo e all’analisi delle procedure concretamente adottate” e quindi “completare le audizioni testimoniali dei funzionari e degli impiegati, nonchè la perizia, come richiesto ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento”.\nF.\nCon lettera 12 gennaio 2004 (AI 176) il magistrato inquirente ha chiesto alla __________, parte lesa, se istruzioni o direttive analoghe a quelle già trasmesse dal __________ erano state emanate anche a livello cantonale, “per esempio dall’__________ per i propri collaboratori o all’intenzione delle __________ preposte all’erogazione delle indennità”. La risposta 14 gennaio 2004 della __________ (attestante la non esistenza a livello cantonale di “istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”) è stata acquisita agli atti quale AI 178.\nG.\nCon lettera 16 gennaio 2004 (AI 179) il Procuratore pubblico ha trasmesso alla difesa la suddetta richiesta 12 gennaio 2004 alla __________ e la risposta 14 gennaio 2004 di quest’ultima. Dichiarando “richiamate per intero le motivazioni” di cui alla sua precedente lettera del 27 novembre 2003, il magistrato inquirente ha inoltre comunicato alla difesa la propria decisione di considerare “completata l’istruttoria formale” e di ritenere “in tal senso ... respinte le ulteriori richieste di perizia e assunzione testi” formulate con l’istanza di complemento d’inchiesta.\nH.\nContro la suddetta decisione si aggravano ora __________ e __________ con il reclamo in esame. Ritenendo di aver già avuto risposta ad altre richieste contenute nell’istanza di complemento, i reclamanti delimitano l’oggetto del reclamo alle richieste di cui ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento e meglio alla richiesta di “audizione dei funzionari e preposti alle verifiche delle domande di indennità per disoccupazione parziale (oggetto del procedimento per titolo di truffa) in merito agli accertamenti e alle verifiche concretamente effettuate (cfr. istanza n. 6)” e alla “completazione della perizia in merito alle procedure di controllo previste nella prassi usuale e corretta, agli elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande rispettivamente alle circostanze che avrebbero dovuto essere verificate, nonché alle eventuali omissioni (cfr. istanza n. 7)”. I ricorrenti ritengono che “la documentazione prodotta dal __________” non risponda “affatto agli accertamenti necessari e richiesti”; chiedono dunque che, in accoglimento del reclamo, sia fatto ordine al Procuratore pubblico di “procedere agli accertamenti richiesti ai punti 6 e 7 dell’istanza 25 settembre 2003, come precisato nella lettera 8 gennaio 2004”.\nIl magistrato inquirente e le parti civili, nelle rispettive osservazioni, chiedono la reiezione del reclamo. Delle opposte argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono e ciò per evitare inutili ripetizioni.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dagli accusati, ovviamente legittimati (art. 280 CPP), è ricevibile in ordine.\n2.\nPer il Procuratore pubblico, il momento del deposito atti rappresenta il limite temporale oltre il quale non gli è più concesso acquisire spontaneamente nuove prove, fatta riserva per casi eccezionali di fatti nuovi, precedentemente ignoti ed emersi prima della comunicazione della chiusura (v. decisioni 29 gennaio 1997 in re M., inc. GIAR 221.95.5-6; 22 ottobre 1997 in re S., inc. GIAR 360.97.1; 7 maggio 2002, inc. GIAR 153.2002.1).Se il Procuratore pubblico accoglie una proposta di prova formulata dalle parti contestualmente al deposito degli atti, e dunque riprende l’istruzione, può invece assumere altre prove senza essere vincolato all’oggetto del complemento (art. 196 cpv. 3 CPP; Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991; nota 5 ad art. 165 Mess.; Nicolò Salvioni, Codice di procedura penale annotato, nota 10 ad art. 196 CPP p. 325). In ogni caso, se il Procuratore pubblico respinge una prova proposta, certamente non può più assumerne di proprie (v. REP 2000 p. 39 ss: Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, IV 1.2 p. 64/65). In particolare è contrario al principio della buona fede processuale che il Procuratore pubblico, dopo il deposito degli atti, acquisisca spontaneamente prove, non richieste dalle parti, finalizzate a respingere integralmente un’istanza di complemento istruttorio, non ancora evasa, presentata contestualmente al deposito degli atti (precisazione di giurisprudenza; v. Luca Marazzi, op. cit. p.65, in particolare note 174 e 175).\n"}