4. Gli istanti non contestano l’esistenza a loro carico di seri e concreti indizi di colpabilità, limitandosi a sollevare perplessità sulla qualifica giuridica della fattispecie, senza spendervi più di quel tanto sforzo di motivazione. Allora in proposito anche questo giudice può limitarsi a rinviare a quanto deciderà la Corte del merito, stante che il Procuratore pubblico mantiene le imputazioni contemplate nelle promozioni dell’accusa: si aggiunge solo, abbondanzialmente, che i due accusati istanti non si sono limitati a fornire “indicazioni inveritiere o incomplete”, ma hanno (ripetutamente) costruito falsi documenti per indebitamente ottenere le prestazioni assicurative in discorso. 5.