Allora ed in modo inammissibile la protrazione della privazione della libertà è dovuta - per gli istanti - “essenzialmente all’onere di lavoro che pesa sulla magistratura”. Il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo nei confronti di entrambe le istanze, osservando che permane la qualifica giuridica degli addebiti come alle promozioni dell’accusa (semmai poi con discussione dinnanzi alla Corte del merito), e che l’istruttoria è ancora in essere con necessità di interrogazione di numerose altre persone e di esame rispettivamente contestazione di richiamata documentazione bancaria e degli Uffici AVS.