{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63702_1997-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96194&nX40_KEY=4933384&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d017e60e1097f8744e6c954b053f8707"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63702"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:51:46", "Checksum": "6ea0046e2308ddade1cae5fddb8fcdbb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nL'art. 95 CPP - corrispondente\nall’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio\n1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di\nregola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)\nproroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a\ncarico dello stesso accusato gravi e concreti indizi\ndi colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo a pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.\nL'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).\nI menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).\nEd anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).\n4.\nGli istanti non contestano l’esistenza a loro carico di seri e concreti indizi di colpabilità, limitandosi a sollevare perplessità sulla qualifica giuridica della fattispecie, senza spendervi più di quel tanto sforzo di motivazione. Allora in proposito anche questo giudice può limitarsi a rinviare a quanto deciderà la Corte del merito, stante che il Procuratore pubblico mantiene le imputazioni contemplate nelle promozioni dell’accusa: si aggiunge solo, abbondanzialmente, che i due accusati istanti non si sono limitati a fornire “indicazioni inveritiere o incomplete”, ma hanno (ripetutamente) costruito falsi documenti per indebitamente ottenere le prestazioni assicurative in discorso.\n5.\nI bisogni dell’istruttoria sono evidenti, al di là dell’immotivato assunto dell’istanza di libertà provvisoria e delle sbrigative osservazioni al preavviso negativo.\nL’inchiesta deve così proseguire\nsenza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, avuto anche\nriguardo al comportamento processuale di __________ che - dopo generica\nammissione di colpevolezza in sede di audizione dinnanzi a questo giudice\n(verbale del 2 ottobre 1997) - ha rifiutato di essere interrogato dagli agenti\ndi polizia (inquirenti a ciò legittimamente delegati dal Procuratore pubblico,\ncome all’art. 194 CPP) rispettivamente di firmare il verbale dinnanzi al\nmagistrato inquirente. Né si può affermare che sia uno\n“stato confusionale e ansioso” ad impedire al __________ di essere interrogato, al cospetto di immotivato rifiuto pur sentendosi “molto meglio rispetto a qualche giorno fa”, come annotato nel citato verbale del 23 ottobre 1997 (“Il verbalizzante mi chiede formalmente se sono disposto da oggi in poi a farmi verbalizzare dall’isp. __________. Non nego di avere inizialmente detto al qui presente verbalizzante di essere eventualmente disposto a farmi verbalizzare dall’isp. __________ previo colloquio con il mio legale, ma ora dichiaro di non essere assolutamente disposto di farmi verbalizzare solo dall’isp.__________”).\nLa fattispecie è complessa e ramificata, con molte persone in diversi modi interessate e coinvolte che vanno tutte interrogate (meglio se anche dal Procuratore pubblico e non solo da funzionari inquirenti come sino ad ora) e voluminoso materiale documentario da vagliare, approfondire e quindi sottoporre agli accusati per contestazione. Andranno anche esperiti contraddittori, specie in confronto tra gli accusati - una volta acquisiti gli altri elementi di prova indicati - per esattamente determinare le rispettive responsabilità. La libertà degli istanti sarebbe tale da pregiudicare tranquillante definizione del quadro probatorio, anche contro il loro stesso interesse di corretto affidante chiarimento delle rispettive situazioni.\n6.\nIl carcere preventivo sin qui sofferto dagli istanti e quello presumibile nella proiezione delle necessità istruttorie sono rispettosi del principio di proporzionalità (art. 176 cpv. 2 CPP), soprattutto avendo presente il complesso dei fatti, l’alto numero di persone per più versi coinvolte e il comportamento reticente di __________ (che non propizia di certo conclusioni rapide), senza dimenticare la gravità oggettiva e soggettiva degli addebiti (di truffa anche aggravata e di falsità in documenti) e così della verosimilmente severa misura della pena.\nSe corrisponde a nota realtà l’importante “onere di lavoro che pesa sulla magistratura”, come accennato nell’istanza in discussione, è improprio ed errato farne causa del mantenimento e del prolungarsi della privazione della libertà: l’istruttoria - secondo quanto emerge dagli atti - se svolge in tempi coerenti (anche per rispetto al descritto comportamento di __________), come vogliono i precetti dettati dagli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP.\n7.\nL’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria é respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\nIntimazione:\ngiudice Claudio Lepori"}