{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63702_1997-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96194&nX40_KEY=4933384&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d017e60e1097f8744e6c954b053f8707"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63702"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:51:46", "Checksum": "6ea0046e2308ddade1cae5fddb8fcdbb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.1997 INC.1997.63702\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 637.97.2 L - 639.97.2 L Lugano, 27 ottobre 1997\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nClaudio Lepori\nsedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate congiuntamente in un unico esposto il 17 ottobre 1997 da\n__________,\ne da\n__________\n(entrambi patrocinati dall’avv.__________)\ne trasmesse il 23 ottobre 1997 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico avv. Jacques Ducry;\nviste le osservazioni odierne del patrocinatore degli accusati, che si conferma nelle rispettive istanze;\nletti ed esaminati gli atti;\natteso che la presentazione congiunta delle istanze e l’identità di fattispecie inquisita e di contenuti per postulare la libertà provvisoria consentono un unico giudizio;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto:\n1.\n__________ e __________ sono stati arrestati il 1. ottobre 1997 (unitamente a __________, rilasciata due giorni dopo), con contestuale promozione dell’accusa nei confronti di entrambi per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, falsità in documenti e infrazioni alla LADI.\nCome alla denuncia 25 settembre 1997 dell’__________ e come sin qui accertato in istruttoria, segnatamente __________ e __________ nel periodo dal settembre 1993 all’arresto hanno indebitamente lucrato personalmente di prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr. 300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative disdette e false notifiche di riduzione del lavoro.\n__________ si è rifiutato di essere interrogato da agenti della Pubblica Sicurezza e non ha sottoscritto il verbale 23 ottobre 1997 dinnanzi al Procuratore pubblico, nonostante corrispondenza alle sue dichiarazioni (di sostanziale ammissione degli addebiti riassunti sopra) di quanto nel testo raccolto, come alla seguente nota conclusiva del magistrato inquirente: “Il verbalizzante prende atto che il prevenuto __________ non firma il verbale poiché, pur avendo detto quanto sopra, non è presente il suo difensore”.\nDa parte sua, __________ -\ninterrogato lo stesso giorno dal Procuratore pubblico - ha confermato i\nprecedenti verbali di polizia [n.d.r. a dire il vero informalmente, rispetto a\nquanto previsto dall’art. 61 cpv. 3 seconda frase CPP, per l’assenza del\npatrocinatore], con confessione riassuntiva globale corrispondente alla\nfattispecie inquisita e con la seguente conclusione: “Ammetto di conseguenza\ndi aver falsificato delle firme su diversi documenti come pure di avere\nmaggiorato gli ammontari relativi ai salari proprio allo scopo di ottenere\ndelle indennità maggiori ... Sia io, sia __________ eravamo consapevoli di fare\nqualcosa di illegale ...”. Circa le motivazioni di questo agire, non ancora\ndel tutto approfondite nella loro concretezza, __________ così ha riferito\n(verbale di polizia 16 ottobre 1997, ore 15.20, pag. 2): “Ritengo che la\ncausa di tutto questo disastro finanziario, ivi comprese le <malefatte>\nmesse in atto da noi nei confronti dell’ufficio del lavoro, per quanto mi concerne,\nsia da imputare a due grossi miei difetti e cioè: megalomania e avidità”.\nIn attesa di sentire le giustificazioni di __________, non si può che costatare\nla voragine finanziaria\nspalancata dai due accusati, oltretutto con esecuzioni in corso e già attestati di carenza beni di fr. 542’851, 25 per il __________ e di fr. 126’138,65 per il __________.\n2.\nL’istanza di libertà provvisoria - invero assai scarna (e quindi poco seria) - considera necessaria di “attento chiarimento” la qualifica dei reati inquisiti che sembrerebbero solo di diritto amministrativo con comminatoria di pena evidentemente più mite. Gli accusati sono incensurati e “non si sono mai rifiutati di collaborare” (“... in particolare __________”), mentre __________ necessiterebbe quotidianamente di cure mediche e psicologiche. Le prove sono di massima documentali e le persone coinvolte sono state “praticamente tutte già interrogate”, per cui non vi è pericolo di collusione. Allora ed in modo inammissibile la protrazione della privazione della libertà è dovuta - per gli istanti - “essenzialmente all’onere di lavoro che pesa sulla magistratura”.\nIl Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo nei confronti di entrambe le istanze, osservando che permane la qualifica giuridica degli addebiti come alle promozioni dell’accusa (semmai poi con discussione dinnanzi alla Corte del merito), e che l’istruttoria è ancora in essere con necessità di interrogazione di numerose altre persone e di esame rispettivamente contestazione di richiamata documentazione bancaria e degli Uffici AVS. Aggiunge che __________ “si è fatto interrogare” solo il 23 ottobre 1997, rifiutandosi di firmare il verbale (come evidenziato nel punto precedente).\nCon le osservazioni odierne, gli accusati sottolineano “il carattere del tutto generale e aprioristico” delle motivazioni del Procuratore pubblico, concernenti il solo presupposto del pericolo di collusione, che scema sino a sparire quando i fatti sono ammessi, come “sostanzialmente” avveratosi in casu.\n"}