- la tassa di giustizia e le spese, possono essere poste a carico del reclamante cui era nota la scadenza del termine ed il fatto che la proroga era sub giudice. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 280 ss. nonché 9 CPP, decide 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia (FRS 100.-) e le spese (FRS 62.-) sono a carico del reclamante. 3. Intimazione: giudice Edy Meli