2 CPP); - con decisione del 17 gennaio 2005, questo giudice ha respinto il reclamo contro il rifiuto di concessione della proroga del termine ex art. 196 CPP; - in virtù di quanto sopra esposto, il termine di deposito degli atti (e di inoltro delle eventuali richieste di complemento istruttorio) risulta essere giunto a scadenza il 23 dicembre 2004 e non prorogato; - la richiesta del 30 dicembre 2004 è, quindi, intempestiva e non può essere considerata come inoltrata nell'ambito di una proroga del termine in questione;