Ia 327; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste o di quanto previsto dall'art. 196 cpv. 2 CPP, fermo restando (come detto sopra) che chi dovesse attendere l'ultimo giorno per formulare richieste di fotocopie non può pretendere, per questo solo motivo una proroga del termine di deposito;