non è necessario determinare in questa sede se la facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP; DTF 116 Ia 327; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste o di quanto previsto dall'art. 196 cpv.