non vi è ragione alcuna per attendere il 20 o 22 dicembre; in caso contrario basterebbe che difensore o accusato prendano visione degli atti la mattina del giorno di scadenza del termine per giustificare una proroga, senza contare che entrambi (accusato e difensore) hanno diritto a visionare gli atti; - non cambia la conclusione di cui sopra il fatto che le fotocopie richieste non erano ancora pervenute al difensore il 22 dicembre; non è necessario determinare in questa sede se la facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP;