{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-42804_2005-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56801&nX40_KEY=4922742&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e74d05feb3dd5cad5c08a26be5262ceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.42804"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2005 INC.1997.42804"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2005 INC.1997.42804"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2005 INC.1997.42804"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rifiuto proroga termine per deposito atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:01", "Checksum": "04c53f0c986f958a5ad87ccc143dad05", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2005 INC.1997.42804\nRegesto:\nRifiuto proroga termine per deposito atti\n\n\n- giusta l'art. 196 CPP, il termine per il deposito degli atti (anche per quelli oggetto di un complemento) non deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente; questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una limitazione di fatto dei diritti delle parti;\n- nel caso in esame, non emerge dagli atti (né è sostenuto nel reclamo) che la decisione impugnata configuri una delle caratteristiche di cui al considerando che precede;\n- infatti, la scadenza del termine (23 dicembre 2004) era nota sin dal 7 dicembre 2004 ed è da quel momento che si poteva prevedere un incontro tra difensore ed accusato; non vi è ragione alcuna per attendere il 20 o 22 dicembre; in caso contrario basterebbe che difensore o accusato prendano visione degli atti la mattina del giorno di scadenza del termine per giustificare una proroga, senza contare che entrambi (accusato e difensore) hanno diritto a visionare gli atti;\n- non cambia la conclusione di cui sopra il fatto che le fotocopie richieste non erano ancora pervenute al difensore il 22 dicembre; non è necessario determinare in questa sede se la facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP; DTF 116 Ia 327; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste o di quanto previsto dall'art. 196 cpv. 2 CPP, fermo restando (come detto sopra) che chi dovesse attendere l'ultimo giorno per formulare richieste di fotocopie non può pretendere, per questo solo motivo una proroga del termine di deposito;\n- tenuto conto anche dell'oggetto del deposito atti (sostanzialmente un verbale di tre pagine) e del fatto che l'accesso allo stesso è comunque avvenuto (il 20 dicembre), la decisione del magistrato inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire delle facilità necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr. Piquerez, op. cit., n. 1249 ss);\n- a scanso di equivoci si precisa che la presente decisione tralascia (per i motivi indicati nei considerandi che precedono) non si esprime sull'opportunità della decisione né sulla corretta e/o completa evasione dei complementi precedentemente ammessi; solo ci si esprime sul fondamento della richiesta di proroga e sul rifiuto della stessa;\n- in conclusione, il reclamo deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello cantonale; tasse e spese seguono la soccombenza.\nP.Q.M.\nviste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.196, 280 e 284 e contrario CPP,\ndecide\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di FRS 200.- e le spese di FRS 50.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n-\ngiudice Edy Meli"}