Analoghe misure sembrano essere previste dalla legislazione italiana (artt. 132 e 133 CPPI, http://www.notarlex.it). Per quanto concerne il caso in esame, il magistrato inquirente non sostiene, né emerge dall'incarto, che tutto quanto poteva/doveva essere messo in opera per procedere all'audizione lo sia stato, rispettivamente altro non poteva esser fatto o richiesto (cosa che non sembra potersi dedurre dalle normative applicabili: CEAG, Accordo Svizzera/Italia del 10 settembre 1998 - gli artt. 7 ss. CEAG contemplano altre situazioni).