Il CPPTI prevede (se non addirittura impone) forme di coercizione per le persone che non danno seguito ad una citazione, siano esse indagate, accusate o testi (artt. 117 e 122 CPP). Analoghe misure sembrano essere previste dalla legislazione italiana (artt. 132 e 133 CPPI, http://www.notarlex.it).