Di transenna, si segnala che il CPPI prevede che l'irreperibilità è conseguenza dell'impossibilità di notifica e dovrebbe essere accertata dal giudice mediante decreto (art. 159 CPPI, http://www.notarlex.it). c) Se la prova da assumere è l'audizione di una persona, il semplice fatto che questi non dia seguito alla citazione non permette di concludere che la prova sia stata (formalmente) assunta, rispettivamente che si è fatto tutto quanto si poteva/doveva per assumerla o vi sia impossibilità di assunzione. Il CPPTI prevede (se non addirittura impone) forme di coercizione per le persone che non danno seguito ad una citazione, siano esse indagate, accusate o testi (artt. 117 e 122 CPP).