in particolare) a cui esplicitamente si rinvia (DTF 123 I 31). Va comunque precisato che, nel caso in esame, il fatto che non si tratti di una effettiva assunzione di "nuova" prova (Osservazioni, ad 6) non è rilevante, ritenuto che la richiesta parte dal presupposto di una non corretta/completa evasione di complemento precedentemente accolto (quindi con già avvenuta verifica dei presupposti di legge), è sufficiente che novità, pertinenza e rilevanza siano accertate per rapporto a questo specifico fatto, se l'argomento è fondato (cfr. per analogia sentenza 4 marzo 2004, GIAR 237.2002.15).