{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-42803_2004-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96360&nX40_KEY=4924972&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4984c753c190fca81e91f882835b6ed8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.42803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.03.2004 INC.1997.42803"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.03.2004 INC.1997.42803"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.03.2004 INC.1997.42803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:03:15", "Checksum": "d041073c8168d7d3642c79d31fd90f6c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.03.2004 INC.1997.42803\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nCon il reclamo oggetto della presente, la difesa di __________ chiede che al Procuratore pubblico venga (nuovamente) ordinato di procedere all'audizione di __________, ritenuto che non risulta irreperibilità dello stesso, ma semplice inosservanza della citazione.\nIl magistrato inquirente, con le sue osservazioni del 24 marzo 2004, chiede in primo luogo verifica della non tardività del reclamo ed in secondo luogo il respingimento dello stesso.\nA suo dire la censura del ricorrente circa la (non) irreperibilità di __________ è infondata. Infatti, questi avrebbe segnalato un impedimento (tramite il difensore) quando è stato citato una prima volta per il mese di giugno 2003. All'udienza prevista con la seconda citazione non si è presentato senza segnalare impedimenti; inoltre, dopo aver manifestato, tramite un legale ticinese, intenzione di presentarsi direttamente all'autorità inquirente, non ha mai dato seguito a tale proposito. Da qui irreperibilità, secondo il Procuratore pubblico.\n7.\nPoco importa determinare se la richiesta del reclamante sia avvenuta nell'ambito del deposito atti relativo alle prove la cui assunzione è stata ammessa con la sentenza del 13 febbraio 2003 (deposito di cui non vi è traccia nell'incarto prodotto a questo ufficio) oppure prima di questo. Di fatto vi è una richiesta di assunzione di prova formalmente respinta dal magistrato inquirente con decisione impugnabile.\n8.\nIl reclamo, presentato dal destinatario della decisione e tempestivo (la busta di spedizione reca il timbro postale dell'11 marzo 2004), è ricevibile in ordine.\n9.\nIn diritto, i criteri che presiedono l'assunzione di prove (in sede di deposito atti come in corso d'istruttoria) sono noti alle parti e già indicati nella sentenza 13 febbraio 2003 (consid. 2., 2.b. in particolare) a cui esplicitamente si rinvia (DTF 123 I 31).\nVa comunque precisato che, nel caso in esame, il fatto che non si tratti di una effettiva assunzione di \"nuova\" prova (Osservazioni, ad 6) non è rilevante, ritenuto che la richiesta parte dal presupposto di una non corretta/completa evasione di complemento precedentemente accolto (quindi con già avvenuta verifica dei presupposti di legge), è sufficiente che novità, pertinenza e rilevanza siano accertate per rapporto a questo specifico fatto, se l'argomento è fondato (cfr. per analogia sentenza 4 marzo 2004, GIAR 237.2002.15).\n10.\na)\nCome detto, il magistrato inquirente sostiene che quanto poteva essere fatto per assumere la prova in questione lo è stato. Solo l'irreperibilità della persona da sentire ne ha impedito (e ne impedirebbe) l'audizione divenuta quindi impossibile da effettuare.\nQuesta interpretazione di quanto emerge dagli atti di rogatoria non può essere condivisa.\nb)\nDagli atti prodotti dall'autorità italiana risulta che __________ non si è presentato a nessuno dei due interrogatori fissati. La prima volta avrebbe addotto impedimento del difensore, la seconda neppure si sarebbe preoccupato di giustificare la mancata comparizione. In entrambi i casi é stato regolarmente citato (AI 56, 59, 64, 65), con anche notifica della promozione d'accusa. In simili circostanze non si può affermare che si tratta di persona irreperibile. Né permette di trarre questa conclusione il fatto che non è stata data risposta positiva all'invito (del 17 settembre 2003 - AI 60) fatto a __________ di fissare una data per l'interrogatorio in Svizzera (invito che, peraltro, non si esprime su una delle richieste di __________ per presentarsi).\nDi transenna, si segnala che il CPPI prevede che l'irreperibilità è conseguenza dell'impossibilità di notifica e dovrebbe essere accertata dal giudice mediante decreto (art. 159 CPPI, http://www.notarlex.it).\nc)\nSe la prova da assumere è l'audizione di una persona, il semplice fatto che questi non dia seguito alla citazione non permette di concludere che la prova sia stata (formalmente) assunta, rispettivamente che si è fatto tutto quanto si poteva/doveva per assumerla o vi sia impossibilità di assunzione.\nIl CPPTI prevede (se non addirittura impone) forme di coercizione per le persone che non danno seguito ad una citazione, siano esse indagate, accusate o testi (artt. 117 e 122 CPP). Analoghe misure sembrano essere previste dalla legislazione italiana (artt. 132 e 133 CPPI, http://www.notarlex.it). Per quanto concerne il caso in esame, il magistrato inquirente non sostiene, né emerge dall'incarto, che tutto quanto poteva/doveva essere messo in opera per procedere all'audizione lo sia stato, rispettivamente altro non poteva esser fatto o richiesto (cosa che non sembra potersi dedurre dalle normative applicabili: CEAG, Accordo Svizzera/Italia del 10 settembre 1998 - gli artt. 7 ss. CEAG contemplano altre situazioni).\n"}