trattasi di una carenza di motivazione della decisione impugnata, rispettivamente delle osservazioni al reclamo (si ricorda che l'obbligo di motivazione non concerne solo istanze gravami; oltre a garantire il diritto di essere sentito, è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di reclamo - GIAR 6 agosto 2001 in re C., inc. 528.2000.3). Il Procuratore pubblico, ad ulteriore sostegno della propria posizione negativa, afferma che le due persone sono "latitanti" (decisione 10.12.2002, pagina 2); anche in questo caso, però, non è chiaro quale significato debba essere dato a questa definizione.