3. Il reclamante invoca, in più di un caso, il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).