Istanza 9.12.2002). Il magistrato inquirente, con decisione datata 10.12.2002, ha respinto tutte le domande di prova, ritenendo non adempiuti i requisiti di novità, rilevanza e pertinenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, rispettivamente quello di difficile produzione al dibattimento. I confronti non avrebbero il requisito della novità in quanto le persone in questione sono già state sentite in corso d'inchiesta. Inoltre, nel caso delle due chiamate in correità per le infrazioni connesse con gli stupefacenti, la semplice divergenza di versione (tra reclamante e correi) non giustifica il confronto.