{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-42802_2003-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96359&nX40_KEY=4927988&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5958f34d9446d6894664a2b10693eb18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.42802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2003 INC.1997.42802"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2003 INC.1997.42802"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2003 INC.1997.42802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:11:30", "Checksum": "64077f3f2189dc48f592ba7ae84a5e47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2003 INC.1997.42802\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nIl reclamante invoca, in più di un caso, il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).\nNel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .\n"}