2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dell’incarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono. L’esito del reclamo vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino; corrisponde anzi ad equità che esse non vengano poste nemmeno parzialmente a carico della parte civile resistente, ritenuto che quest’ultima non può essere tenuta in alcun modo responsabile per la situazione giuridica venutasi a creare.