5. Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dall’accusato con scritto 25 settembre 2001 – qui considerato alla stregua di reclamo contro la chiusura dell’istruttoria formale – appaiono fondate. In accoglimento del reclamo, l’incarto viene restituito al Ministero Pubblico per decisione sull’istanza di complemento istruttorio proposta dall’accusato in data 21 ottobre 1999. Trattandosi di rinvio ad opera di questo giudice, per mera completazione dell’istruttoria, non trova applicazione l’art. 218 cpv. 2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dell’incarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.