Ma quanto appena detto non ha influsso alcuno, contrariamente a ciò che pretende la parte civile (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 3; supra, consid. D), sull’esito del presente reclamo. Per quale ragione il Procuratore Pubblico abbia deciso nel modo qui censurato, è indifferente e non può certo impedire l’accoglimento del ricorso, a maggior ragione ritenuto che nel caso specifico non vi è la benché minima traccia di quella mala fede processuale che potrebbe eventualmente dare corpo all’abuso di diritto.