1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto d’accusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da un’omissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito all’omissione eccepita venga considerato come inesistente. Non vi è ragione alcuna per trattare diversamente il rinvio a giudizio pronunciato dalla Camera dei ricorsi penali da quello emanato dal Procuratore Pubblico (supra, consid. 2c): nella sostanza, per l’accusato le conseguenze sono le medesime.