Ciò ha come conseguenza, fra l’altro, che la decisione di accoglimento dell’atto d’accusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: ma non già perché questo Ufficio si arroghi il diritto di chiamare l’istanza superiore “a rispondere del suo operato” (così, erroneamente, la parte civile, v. osservazioni, cit., pto. 1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto d’accusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da un’omissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito all’omissione eccepita venga considerato come inesistente.