d) Va allora senz’altro preferita la seconda soluzione, quella di riportare l’istruttoria a quell’unico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dell’istanza di complemento: il deposito degli atti. Per raggiungere lo scopo, si deve annullare la chiusura formale dell’istruttoria, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Ufficio (v. supra, consid. 2b). Ciò ha come conseguenza, fra l’altro, che la decisione di accoglimento dell’atto d’accusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: