la sostanziale differenza è che il primo, pur prescindendo dall’esito della sua richiesta, ha potuto esercitare un diritto garantitogli dal codice di rito, ottenendo motivata risposta, mentre il secondo non l’ha potuto fare. In altre parole, se è vero che la procedura penale ticinese conferisce al Procuratore Pubblico la facoltà di respingere una prova proposta se la ritiene inconferente o improduttiva, essa pretende nondimeno che il magistrato prenda formalmente posizione, con decisione motivata. d) Va allora senz’altro preferita la seconda soluzione, quella di riportare l’istruttoria a quell’unico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dell’istanza di complemento: