2c p. 5-6). c) Appare tuttavia altamente opinabile porre sul medesimo piano la situazione di colui che si è visto respingere (a torto o a ragione) dei complementi probatori, e quella di colui al quale il magistrato inquirente deve sempre ancora una risposta in proposito: la sostanziale differenza è che il primo, pur prescindendo dall’esito della sua richiesta, ha potuto esercitare un diritto garantitogli dal codice di rito, ottenendo motivata risposta, mentre il secondo non l’ha potuto fare.