b) D’altro canto, rammentato come l'art. 196 cpv. 1 CPP consenta alle parti di formulare istanza di complemento di inchiesta, è doveroso attirare l’attenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP), e cioé “aver esaurito l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP), con conseguente notifica della chiusura dell’istruzione formale” (v. decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc.