v. anche osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile in questa sede, cit., pto. 1.3 cpv. 2 p. 3). Ciò è importante poiché permette di fugare il dubbio (invero da nessuno sollevato) che l’accusato abbia assunto un atteggiamento processuale al limite della mala fede, sottacendo quella censura poi riesumata in questa sede, speculando in un esito per lui favorevole dell’atto d’accusa privato. e) Va inoltre detto che la Camera dei ricorsi penali non avrebbe verosimilmente avuto competenza per statuire direttamente sulla mancata evasione dell’istanza di complemento proposta dall’accusato.