Ciò che poteva intraprendere – e l’ha fatto, con successo – era unicamente proporre un atto d’accusa privato (art. 214 cpv. 1 CPP). d) Per quanto riguarda la procedura avanti alla Camera dei ricorsi penali, va subito evidenziato come l’accusato reclamante abbia tempestivamente sollevato il tema qui in discussione: lo si evince a chiare lettere dalle sue osservazioni (v. osservazioni 10 gennaio 2000, all’inc. CRP 60.1999.00364 s.n., p. 2 in alto), come pure dalla sentenza di quell’autorità (del 18 settembre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 3 p. 1 in fine; v. anche osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile in questa sede, cit.