Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che l’accusato che si vede intimare un decreto d’abbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto l’incarto che lo riguarda. c) Nemmeno la parte civile, dal canto suo, poteva interferire per sanare l’irrita chiusura dell’istruzione formale. Non era stata lei a proporre i complementi di prova sui quali il magistrato inquirente aveva omesso di pronunciarsi; neppure lei era lesa nei propri diritti, e dunque non era legittimata ad insorgere. Ciò che poteva intraprendere – e l’ha fatto, con successo – era unicamente proporre un atto d’accusa privato (art. 214 cpv.