b) Teoricamente, l’accusato avrebbe potuto eccepire l’irrita chiusura dell’istruzione formale anche dopo aver ricevuto il decreto d’abbandono: ma la ricevibilità di un tale reclamo sarebbe stata assai dubbia, all’accusato facendo ormai difetto ogni e qualsiasi gravamen (nell’accezione latina del termine) in ragione dell’intervenuto abbandono. Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che l’accusato che si vede intimare un decreto d’abbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto l’incarto che lo riguarda.