{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-28603_2002-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59477&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acb7e6b1e670a10a0843271e4425912c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.28603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:02", "Checksum": "a9c81b119860662ce6b203e5bdc82322", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\nNe discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dall’accusato con scritto 25 settembre 2001 – qui considerato alla stregua di reclamo contro la chiusura dell’istruttoria formale – appaiono fondate. In accoglimento del reclamo, l’incarto viene restituito al Ministero Pubblico per decisione sull’istanza di complemento istruttorio proposta dall’accusato in data 21 ottobre 1999. Trattandosi di rinvio ad opera di questo giudice, per mera completazione dell’istruttoria, non trova applicazione l’art. 218 cpv. 2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dell’incarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.\nL’esito del reclamo vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino; corrisponde anzi ad equità che esse non vengano poste nemmeno parzialmente a carico della parte civile resistente, ritenuto che quest’ultima non può essere tenuta in alcun modo responsabile per la situazione giuridica venutasi a creare. Per gli stessi motivi, si giustifica di prescindere dal riconoscere all’accusato delle ripetibili, neppure richieste.\n* * *\nPer i quali motivi\nrichiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP\nd e c i d e :\n1. Il reclamo 25 settembre / 5 ottobre 2001 è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione 26 novembre 1999 di chiusura dell’istruzione formale condotta nei confronti di ____________ per titolo di violenza carnale e coazione sessuale è annullata.\n§§ L’incarto viene rinviato al Ministero Pubblico per decisione sull’istanza di complemento istruttorio proposta dall’accusato in data 21 ottobre 1999.\n§§§ È parimenti constatata la conseguente nullità dell’atto d’accusa emanato dalla lodevole Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 18 settembre 2001.\n2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Non si attribuiscono ripetibili.\n3. La presente decisione è definitiva.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’accusato ____________, con copia delle osservazioni della parte civile e del Procuratore Pubblico;\n- avv. __________, per sé e per la parte civile ____________, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;\n- Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, con copia delle osservazioni della parte civile e con l’inc. MP ABB 1125/99 di ritorno.\ngiudice __________"}