{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-28603_2002-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59477&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acb7e6b1e670a10a0843271e4425912c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.28603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:02", "Checksum": "a9c81b119860662ce6b203e5bdc82322", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Unico dato di fatto incontestabile è che la delucidazione della perizia psichiatrica esperita sulla presunta vittima dal dr. ____________ (inc. MP doc. 24), chiesta dall’accusato (v. istanza 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65), non è stata effettuata, né il Procuratore Pubblico ha deciso in proposito.\nb) A seguito dell’accoglimento dell’atto d’accusa privato proposto dalla parte civile, l’accusato si trova dunque nella situazione di colui che, pur avendo tempestivamente proposto complementi probatori, si trova deferito avanti alla Corte di merito senza aver potuto ottenere non tanto l’assunzione delle prove proposte, ma neppure una decisione formale sui complementi chiesti. Per dirimere la questione, due soluzioni sono astrattamente pensabili: quella più semplice consisterebbe nel ritenere che a questo punto, stante il rinvio a giudizio, di prove ancora da assumere si discuterà semmai di fronte alla Corte di merito (artt. 227 ss. CPP; così, la parte civile nelle proprie osservazioni, cit., pto. 3 p. 4). Questa soluzione potrebbe essere pure considerata in sintonia con la prassi del Tribunale federale, che non entra nel merito di censure in tema di prove, ritenendo che la possibilità di riproporle integralmente in aula basti per scongiurare un danno irreparabile per l’accusato (v. anche la sentenza 22 novembre 2001 [1P.681/2001] emanata dall’alta Corte federale in questo medesimo incarto, relativa all’impugnazione della sentenza di ammissione dell’atto d’accusa privato, part. consid. 2c p. 5-6).\nc) Appare tuttavia altamente opinabile porre sul medesimo piano la situazione di colui che si è visto respingere (a torto o a ragione) dei complementi probatori, e quella di colui al quale il magistrato inquirente deve sempre ancora una risposta in proposito: la sostanziale differenza è che il primo, pur prescindendo dall’esito della sua richiesta, ha potuto esercitare un diritto garantitogli dal codice di rito, ottenendo motivata risposta, mentre il secondo non l’ha potuto fare. In altre parole, se è vero che la procedura penale ticinese conferisce al Procuratore Pubblico la facoltà di respingere una prova proposta se la ritiene inconferente o improduttiva, essa pretende nondimeno che il magistrato prenda formalmente posizione, con decisione motivata.\nd) Va allora senz’altro preferita la seconda soluzione, quella di riportare l’istruttoria a quell’unico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dell’istanza di complemento: il deposito degli atti. Per raggiungere lo scopo, si deve annullare la chiusura formale dell’istruttoria, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Ufficio (v. supra, consid. 2b). Ciò ha come conseguenza, fra l’altro, che la decisione di accoglimento dell’atto d’accusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: ma non già perché questo Ufficio si arroghi il diritto di chiamare l’istanza superiore “a rispondere del suo operato” (così, erroneamente, la parte civile, v. osservazioni, cit., pto. 1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto d’accusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da un’omissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito all’omissione eccepita venga considerato come inesistente. Non vi è ragione alcuna per trattare diversamente il rinvio a giudizio pronunciato dalla Camera dei ricorsi penali da quello emanato dal Procuratore Pubblico (supra, consid. 2c): nella sostanza, per l’accusato le conseguenze sono le medesime.\n4.\nPer scrupolo di completezza, va accennato ad un’ultima obiezione sollevata dalla parte civile resistente.\nVerosimilmente, quando l’accusato ha formulato la propria istanza di complemento istruttorio subordinandola a condizione risolutiva, non ha considerato la possibilità (poi verificatasi) che un’altra autorità – diversa dal Procuratore Pubblico – avrebbe potuto metterlo in stato d'accusa; nemmeno il magistrato inquirente ha considerato questa variante, quando ha ritenuto di poter emanare l’abbandono senza esprimersi sull’istanza di complemento probatorio. Ma quanto appena detto non ha influsso alcuno, contrariamente a ciò che pretende la parte civile (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 3; supra, consid. D), sull’esito del presente reclamo. Per quale ragione il Procuratore Pubblico abbia deciso nel modo qui censurato, è indifferente e non può certo impedire l’accoglimento del ricorso, a maggior ragione ritenuto che nel caso specifico non vi è la benché minima traccia di quella mala fede processuale che potrebbe eventualmente dare corpo all’abuso di diritto.\n"}