{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-28603_2002-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59477&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acb7e6b1e670a10a0843271e4425912c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.28603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:02", "Checksum": "a9c81b119860662ce6b203e5bdc82322", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).\nb) D’altro canto, rammentato come l'art. 196 cpv. 1 CPP consenta alle parti di formulare istanza di complemento di inchiesta, è doveroso attirare l’attenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP), e cioé “aver esaurito l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP), con conseguente notifica della chiusura dell’istruzione formale” (v. decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318). Se la chiusura dell’istruzione formale non soddisfa questi canoni, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase di assunzione delle prove.\nc) La decisione di rinvio a giudizio rispettivamente di abbandono del procedimento penale, presa in assenza di decisione su richieste di complemento istruttorio o emanata in assenza di completa evasione dei complementi richiesti ed ammessi (o senza il nuovo deposito degli atti dopo nuova acquisizione di prove conseguente ad accoglimento di una richiesta di complemento istruttorio), è formalmente nulla (così la massima della citata decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione Giar 19 dicembre 1996, cit., eod. loc.), ciò che questo giudice si limita a constatare. Detto altrimenti, l’eventuale accoglimento del reclamo comporta l’annullamento della decisione di chiusura dell’istruzione formale, “con conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto d’accusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dell’istruttoria” (decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., cit., consid. 5 in fine, p. 5).\n"}