{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-28603_2002-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59477&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acb7e6b1e670a10a0843271e4425912c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.28603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:02", "Checksum": "a9c81b119860662ce6b203e5bdc82322", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.2002 INC.1997.28603\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Prima di entrare nel merito del reclamo, ed al fine di valutarne la ricevibilità in ordine, è opportuno rilevare come i passi processuali che hanno portato all’attuale situazione si siano concatenati cronologicamente in modo assai curioso ed infausto. In particolare, va sottolineato come il decreto d’abbandono sia stato pronunciato dal Procuratore Pubblico esattamente dieci giorni dopo la chiusura dell’istruzione formale, dunque in un momento in cui la medesima non era ancora definitiva. In altre parole, per l’accusato non era ancora scaduto il termine entro il quale reclamare contro la chiusura dell’istruzione formale, irrita poiché ordinata senza formale evasione dell’istanza di complemento istruttorio da lui proposta (infra, consid. 2b).\nb) Teoricamente, l’accusato avrebbe potuto eccepire l’irrita chiusura dell’istruzione formale anche dopo aver ricevuto il decreto d’abbandono: ma la ricevibilità di un tale reclamo sarebbe stata assai dubbia, all’accusato facendo ormai difetto ogni e qualsiasi gravamen (nell’accezione latina del termine) in ragione dell’intervenuto abbandono. Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che l’accusato che si vede intimare un decreto d’abbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto l’incarto che lo riguarda.\nc) Nemmeno la parte civile, dal canto suo, poteva interferire per sanare l’irrita chiusura dell’istruzione formale. Non era stata lei a proporre i complementi di prova sui quali il magistrato inquirente aveva omesso di pronunciarsi; neppure lei era lesa nei propri diritti, e dunque non era legittimata ad insorgere. Ciò che poteva intraprendere – e l’ha fatto, con successo – era unicamente proporre un atto d’accusa privato (art. 214 cpv. 1 CPP).\nd) Per quanto riguarda la procedura avanti alla Camera dei ricorsi penali, va subito evidenziato come l’accusato reclamante abbia tempestivamente sollevato il tema qui in discussione: lo si evince a chiare lettere dalle sue osservazioni (v. osservazioni 10 gennaio 2000, all’inc. CRP 60.1999.00364 s.n., p. 2 in alto), come pure dalla sentenza di quell’autorità (del 18 settembre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 3 p. 1 in fine; v. anche osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile in questa sede, cit., pto. 1.3 cpv. 2 p. 3). Ciò è importante poiché permette di fugare il dubbio (invero da nessuno sollevato) che l’accusato abbia assunto un atteggiamento processuale al limite della mala fede, sottacendo quella censura poi riesumata in questa sede, speculando in un esito per lui favorevole dell’atto d’accusa privato.\ne) Va inoltre detto che la Camera dei ricorsi penali non avrebbe verosimilmente avuto competenza per statuire direttamente sulla mancata evasione dell’istanza di complemento proposta dall’accusato. Anche la base legale sulla quale l’istanza superiore avrebbe potuto poggiare una propria decisione in merito, dunque, appare nebulosa.\nf) Del tutto scontata essendo la legittimazione dell’accusato, va affrontata la questione della tempestività del reclamo. Si rammenta che esso è stato proposto a questo giudice prima della scadenza del termine di dieci giorni dall’intimazione della sentenza della Camera dei ricorsi penali. Ci si potrebbe invero chiedere se l’accusato non avrebbe dovuto proporlo non appena avuto conoscenza dell’atto d’accusa privato, ovvero parallelamente alle proprie osservazioni alla Camera dei ricorsi penali sull’atto d’accusa privato. Senz’altro egli avrebbe potuto procedere come descritto: in tal modo, avrebbe risolto la questione alla radice. D’altro canto, accertata la sua buona fede (qui supra, consid. 1d) ed il peculiare sviluppo avuto dall’incarto, egli poteva legittimamente confidare sul fatto che la Camera dei ricorsi penali avrebbe trattato la censura oppure, si fosse essa dichiarata incompetente, avrebbe semmai trasmesso l’incarto a chi di dovere. Pertanto, il presente reclamo va ritenuto senz’altro tempestivo.\ng) L’accusato ha postulato la constatazione di nullità assoluta dell’atto d’accusa emanato dalla Camera dei ricorsi penali. A ben guardare, tuttavia, egli eccepisce l’irregolarità della chiusura dell’istruzione formale predibattimentale: la nullità dell’atto d’accusa ne sarebbe soltanto l’inevitabile conseguenza. La competenza di questo giudice, pertanto, deriva dal fatto che viene impugnata un’omissione realizzatasi in sede di istruttoria predibattimentale. Che le carenze della chiusura si manifestino solo in uno stadio successivo, è insito nella natura stessa della decisione di chiusura, ultimo atto dell’istruttoria predibattimentale.\nh) Accertata in ogni caso la competenza di questo giudice, può restare indecisa la questione se pure altra autorità (ad es. il Procuratore Pubblico, al quale l’accusato aveva originariamente fatto pervenire lo scritto qui trattato quale reclamo) avrebbe potuto constatare la nullità dell’atto tramite il quale la Camera dei ricorsi penali ha deferito l’accusato alle Assise criminali.\n"}